Anche il commercio elettronico e' finito purtroppo sotto gli artigli della burocrazia. Parecchie idee bislacche del legislatore italiano sono finite fortunatamente in soffitta [come l'idea di registrare obbligatoriamente tutti i siti presso non so piu' quale biblioteca nazionale...]
Cionondimeno sono diverse le normative da rispettare.
Rispetto alle incombenze tipiche di altri settori stiamo parlando di cose di poco conto ma e' sempre bene informarsi.
Qui di seguito offriamo solo dei riferimenti a fonti online, in particolare ad un ottimo articolo apparso sul Sole 24 Ore.
Il nostro consiglio e' di informarsi di persona leggendo quanto disponibile online, ad esempio e di agire di conseguenza magari guidando voi l'azione del vostro commercialista nel caso costui ancora non abbia ben metabolizzato tutto quello che serve per avviare un sito di ecommerce.
Definizioni, Permessi e Fonti Normative
Anche nel commercio elettronico, secondo il ministero, devono essere distinte due diverse tipologie di attivit: la vendita all'ingrosso e quella al dettaglio, definite dall'art. 4, 1 comma, lettere a) e b), d. lgs. 114/98.
Quando si tratta di vendita al dettaglio, il commercio elettronico, essendo effettuato "tramite altri sistemi di comunicazione", rientra nelle "forme speciali di vendita" (art. 18 d. lgs. 114/98). Perci, l'avvio dell'attivit di vendita al dettaglio online va comunicato al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, oppure la sede legale, con l'indicazione del possesso dei requisiti di accesso all'attivit (elencati all'art. 5 d. lgs. 114/98) e del settore merceologico.
L'attivit pu essere iniziata trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del comune. La violazione di queste disposizioni punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 (da lire 5 milioni a lire 30 milioni delle vecchie Lire).
In caso di esercizio congiunto di commercio all'ingrosso e al dettaglio, possibile utilizzare un solo sito Internet, purch ai due tipi di commercio vengano destinate due aree distinte, in modo da non indurre in confusione il potenziale acquirente. Il ministero coglie anche l'occasione per precisare che il decreto 114/98 non si applica agli intermediari, quali gli agenti di commercio e gli agenti di affari in mediazione, n alle attivit di vendita occasionali.
La circolare conclude richiamando l'attenzione sull'obbligo di rispettare, nelle vendite via Internet, la legislazione vigente in materia di tutela del consumatore e, in particolare, le norme del d. lgs. 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali e del d. lgs. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di protezione dei consumatori nei contratti a distanza.
Le aree normative da considerare quando si avvia un sito di ecommerce sono le seguenti: